(massima n. 1)
Alla stregua dell'art. 303 del nuovo codice di procedura penale il termine massimo della custodia cautelare ricomincia a decorrere ex novo anche nel caso di rinvio del procedimento da un giudice all'altro con sentenza, ipotesi che, come gią ritenuto sotto il vigore del codice abrogato (art. 272), si verifica anche se il rinvio sia determinato da incompetenza.