(massima n. 1)
In tema di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., la tardivitą dell'interrogatorio di garanzia dev'essere fatta valere esclusivamente nell'ambito del procedimento applicativo di quella misura e davanti al giudice che l'aveva disposta, con la conseguenza che tale vizio non comporta, di per sč, per il giudice competente che abbia emesso nuova misura cautelare, la necessitą di reiterare l'interrogatorio della persona sottoposta a cautela.