(massima n. 1)
L'inefficacia della misura cautelare disposta da un giudice incompetente, dovuta ad omesso rispetto del termine imposta dall'art. 27 c.p.p., non impedisce al giudice competente di emettere una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi, in quanto si tratta di titolo autonomo di detenzione e l'eventuale omessa scarcerazione nel periodo intermedio non determina la perdita di efficacia della nuova misura, giacché non prevista come sanzione processuale dall'art. 306 c.p.p.; né, in tal caso, è necessario procedere a un nuovo interrogatorio dell'indagato, sempre che non gli siano contestati fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.