(massima n. 1)
Il termine di venti giorni fissato dall'art. 27 c.p.p. per l'emissione della nuova ordinanza cautelare da parte del giudice competente, decorre dal momento in cui il fascicolo con l'ordinanza originaria perviene al giudice competente e il P.M. presso tale ufficio sia messo, di fatto, nella condizione di poter formulare le proprie richieste con cognizione di causa. È inammissibile perciò il ricorso per cassazione avverso il rigetto della scarcerazione per decorso del termine fondata sulla asserzione apodittica della falsità della dichiarazione del P.M. di non aver materialmente ricevuto gli atti, pur risultando questi già pervenuti all'ufficio di procura.