(massima n. 1)
Il termine di venti giorni entro il quale il giudice competente può riemettere la misura dopo la dichiarazione di incompetenza di un altro ufficio decorre tassativamente ed esclusivamente dal momento in cui il giudice dichiara formalmente, con ordinanza (o con sentenza), la propria incompetenza e non può essere computato da quello, anteriore ed eventuale, in cui lo stesso giudice riconosca sia pure esplicitamente di non essere competente. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rigettato il ricorso per saltum proposto dall'indagato in una ipotesi in cui la incompetenza del giudice era stata riconosciuta nello stesso provvedimento con il quale era stata, per motivi di urgenza, disposta la misura, mentre l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza era stata emessa dopo un cospicuo lasso di tempo. La Corte ha tuttavia osservato come il ritardo nel provvedere, pur non implicando alcuna sanzione processuale, fosse criticabile dal punto di vista deontologico).