(massima n. 1)
Il termine di venti giorni, entro il quale la misura cautelare personale, disposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia se il giudice competente non provveda ad emettere provvedimento coercitivo, decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti stessi da parte del secondo.