(massima n. 1)
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal Gip che contestualmente si dichiari incompetente risulta a tutti gli effetti sostituito dalla ordinanza di custodia cautelare pronunciata dal Gip competente tempestivamente entro i 20 giorni di cui all'art. 27 c.p.p. Pertanto la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto la pregressa ordinanza del Gip — incompetente — non presenta alcuna incidenza sullo status libertatis dell'indagato che trova ormai la propria regolamentazione nei provvedimenti pronunciati dai giudici competenti.