(massima n. 1)
In tema di misure cautelari il giudice che abbia ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, e che rinnovi la misura da questo disposta, non deve rinnovare l'interrogatorio della persona in vinculis ai sensi dell'art. 294 c.p.p., in quanto l'art. 27 c.p.p. che prevede la possibilitą per il secondo giudice di emettere una nuova misura cautelare richiama il solo articolo 292 c.p.p., ma non l'art. 294 c.p.p. (che dispone l'obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura) né l'art. 302 c.p.p. (che prevede la caducazione della misura in caso di omesso interrogatorio nel termine prescritto).