(massima n. 1)
In tema di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure cautelari personali, poiché nessuna disposizione di legge vieta che per uno stesso fatto di reato siano emessi pił provvedimenti cautelari, rilevando la circostanza solo ai fini della durata della misura ai sensi del comma 3 dell'art. 297 c.p.p. nell'ipotesi in cui il Gip, emesso un provvedimento cautelare, trasmetta successivamente, senza dichiarare la propria incompetenza, gli atti, ai sensi dell'art. 16 del codice di rito, a diverso P.M. ed il Gip presso quest'ultimo emetta a sua volta ulteriore provvedimento custodiale, nessuna nullitą si verifica per violazione dell'art. 27 c.p.p.