(massima n. 1)
L'ordinanza di trasmissione degli atti, cui l'art. 27 c.p.p. connette la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve essere rinnovata la misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, č provvedimento accessorio alla sentenza dichiarativa della incompetenza, ed al pari di quest'ultima deve essere completa in ogni elemento, e conoscibile dal giudice ad quem (anche ai fini di una eventuale denuncia di conflitto) in ogni suo aspetto, perché detto termine decorra effettivamente. Ne consegue che, quand'anche il dispositivo della sentenza di incompetenza e della connessa ordinanza di trasmissione degli atti sia deliberato e pubblicato attraverso la lettura in udienza, il termine per la rinnovazione della misura decorre solo allorquando i provvedimenti vengono depositati in cancelleria con la relativa motivazione.