(massima n. 1)
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini di legge dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima. (In motivazione la Corte ha sottolineato la non assimilabilitą di tale fattispecie a quella delle cosiddette "contestazioni a catena" riguardante, invece, ordinanze autonome e contemporaneamente efficaci).