(massima n. 1)
La normativa di cui all'art. 27 c.p.p., relativa alle misure cautelari disposte dal giudice incompetente, riguarda specificamente le misure cautelari disposte da giudice che «si dichiara incompetente», contestualmente o successivamente all'adozione della stessa misura, sicché non è riferibile all'ipotesi di devoluzione del processo alla cognizione di altro giudice in forza di legge istitutiva di nuovo ufficio giudiziario (nella specie: la L. 1 marzo 1990, n. 42, istitutiva del tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Gela), che determina una mera successione soggettiva tra organi giurisdizionali, la quale influisce ed incide soltanto per il tempo che segue alla devoluzione dei procedimenti da un giudice all'altro, restando fermi e validi i provvedimenti adottati dal giudice originariamente competente a conoscere del procedimento oggetto della devoluzione.