(massima n. 1)
La normativa di cui all'art. 27 c.p.p., relativa alle misure cautelari disposte da giudice incompetente, č applicabile o quando il giudice che ha emesso il provvedimento č ab origine incompetente per materia o territorio, o quando la incompetenza derivi dalla sopravvenienza di una situazione di fatto che determini lo spostamento della competenza. Il significato dell'espressione «per qualsiasi causa» che figura nella suddetta norma non puņ, invece, essere esteso sino a ricomprendere anche le ipotesi di istituzione di nuovi uffici giudiziari; in siffatte ipotesi il provvedimento cautelare emesso dal giudice originariamente competente mantiene la sua efficacia e nessun nuovo provvedimento deve essere adottato dal giudice al quale gli atti del procedimento sono stati trasmessi. (Fattispecie relativa alla L. 1 marzo 1990, n. 42, istitutiva del tribunale ordinario e della Pretura circondariale di Gela).