(massima n. 1)
Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione per il giudice competente di riemettere il provvedimento applicativo della medesima misura, attesa la completa autonomia di quest'ultimo rispetto alla prima ordinanza, produttiva di meri effetti interinali.