(massima n. 2)
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, c.p.p., nel concetto di «diverso procedimento» non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, né tale nozione equivale a quella di «diverso reato», sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma riferibile al contenuto della medesima notizia, vale a dire al fatto reato in relazione al quale sono in corso le indagini necessarie per l'esercizio dell'azione penale.