(massima n. 1)
La disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. in materia di ordinanze cautelari emesse da giudice incompetente opera anche nel caso di ordinanza emessa all'esito del giudizio di convalida del fermo o dell'arresto, cui abbia fatto seguito la trasmissione degli atti, da parte del pubblico ministero che aveva chiesto la convalida e la misura cautelare, a quello costituito presso il giudice territorialmente competente, indipendentemente dalla circostanza che l'emissione della suddetta ordinanza sia stata accompagnata o meno da formale declaratoria di incompetenza.