(massima n. 1)
Non v'č obbligo di rinnovazione nei venti giorni, a pena di perdita di efficacia, della misura cautelare a suo tempo disposta per il giudice per le indagini preliminari a cui gli atti sono restituiti dopo la loro trasmissione per competenza ad altro ufficio, a seguito della soluzione del conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice "ad quem" e dopo l'emissione di un nuovo provvedimento ex art. 27 c.p.p.