(massima n. 1)
In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 27 c.p.p. attiene ai concetti di competenza per materia e per territorio; ma nell'incompetenza per materia vanno ricompresi tutti i casi in cui il giudice non può conoscere dell'affare per ragioni diverse dalla incompetenza per territorio. Quindi, anche l'eccezionale potere cautelare attribuito al giudice del procedimento direttissimo grazie al richiamo dell'art. 391 c.p.p. da parte dell'art. 449 dello stesso codice è da ricomprendere nell'ambito della competenza per materia, nel senso che, condizione per l'esercizio di tale potere è l'investitura per il giudizio direttissimo, cosicché venuta meno tale investitura viene meno anche il relativo potere. Ne consegue che ove il giudice del dibattimento constata, l'insussistenza delle condizioni per procedere a giudizio direttissimo abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, la misura cautelare perde efficacia se nei venti giorni dalla pronuncia di tale provvedimento il giudice competente non abbia provveduto in ordine allo status libertatis della persona in vinculis.