(massima n. 1)
L'art. 647 c.p.c., che prevede la esecutorietą del decreto ingiuntivo se l'opponente non si č costituito, deve essere coordinato con l'art. 57 att. di detto codice, il quale dispone che «se non vi č udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione», «la comparizione si intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato». Di conseguenza, nel procedimento pretorile, la costituzione della parte alla prima udienza successiva a quella indicata nella citazione, quando nel giorno ivi indicato il pretore non ha tenuto udienza, impedisce la dichiarazione di esecutorietą del decreto ingiuntivo.