(massima n. 1)
L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame, con l'effetto che l'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione rende provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, sempre che sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare, ex art. 291, comma 2, c.p.p. Pertanto - mentre, se l'incompetenza sia rilevata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare deve essere motivato anche con riferimento al presupposto dell'urgenza di provvedere, ex art. 291, comma 2, c.p.p. -, quando l'incompetenza sia rilevata dal giudice dell'impugnazione, questi deve verificare il presupposto dell'urgenza facendo riferimento, ove si tratti di impugnazione di merito, ai dati processuali ed, ove si tratti di impugnazione di legittimità, esclusivamente alla motivazione del provvedimento impugnato.