(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p. sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertą personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28. Conseguentemente, tenuto conto del principio di tassativitą delle impugnazioni, previsto dall'art. 568, comma 1, c.p.p., deve essere ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 23, comma 1, c.p.p., abbia dichiarato la propria incompetenza per qualsiasi causa ed abbia ordinato la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.