(massima n. 1)
Deve considerarsi abnorme, e quindi immediatamente ricorribile per cassazione, la pronuncia con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 c.p.p., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso detto organo; tale decisione, infatti, si pone per il suo contenuto al di fuori dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolaritą spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente a norma dell'art. 51 c.p.p.