(massima n. 1)
La dichiarazione di incompetenza del giudice del dibattimento, a seguito della quale, dopo la dichiarazione di parziale illegittimitą costituzionale dell'art. 23 primo comma c.p.p., intervenuta con sentenza 11 marzo 1993 n. 76 della Corte costituzionale, gli atti vanno trasmessi al P.M. presso il giudice competente, determina una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che i termini di durata massima della custodia cautelare decorrono nuovamente dalla data di emissione della misura cautelare, disposta in sostituzione di quella, divenuta inefficace, adottata da giudice incompetente.