(massima n. 1)
In tema di termini di custodia cautelare, qualora il giudice del dibattimento dichiari la propria incompetenza, per materia o per territorio, cosģ determinando la necessaria regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari (posto che detta declaratoria comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente e non direttamente a quest'ultimo, come originariamente previsto dall'art. 23 c.p.p.), il termine di durata massima della custodia cautelare per la fase anzidetta dev'essere calcolato - in linea con l'orientamento espresso, da ultimo, dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 15 novembre 2000 n. 529 - tenendo conto non solo del periodo di privazione della libertą sofferto nel corso dell'omologa fase precedente, ma anche di quello sofferto durante la fase dibattimentale conclusasi con la pronuncia di incompetenza, fermo restando che detto secondo periodo non potrą essere poi ulteriormente computato anche nel calcolo del termine per la nuova, eventuale fase dibattimentale.