(massima n. 1)
Ove il giudice del dibattimento, ravvisata la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 23, primo comma, c.p.p., la dichiari con sentenza e trasmetta gli atti al giudice competente, il procedimento perviene a quest'ultimo senza subire alcuna regressione perché, risultando già esercitata l'azione penale ed essendo il processo giunto al dibattimento, si è venuta a formalizzare una perpetuatio iurisdictionis sicché si fa luogo solo ad una translatio iudicii dall'uno all'altro giudice dibattimentale. Spetta, quindi, al giudice del dibattimento riconosciuto territorialmente competente provvedere alla citazione delle parti, avvalendosi a tali fini del potere consentito dall'art. 143 att. c.p.p.