(massima n. 1)
Il codice di procedura penale del 1988 ha inteso accentuare l'interesse di ogni soggetto alla rapida definizione del processo che può essere influenzata dalla separazione o dalla riunione con altri processi. Di conseguenza, innovando rispetto alla discrezionalità riconosciuta al giudice in materia di separazione o riunione, ha disposto (art. 19) che ogni provvedimento in materia sia adottato con la forma dell'ordinanza (il che presuppone un'apposita motivazione che spieghi le ragioni di quella decisione ordinatoria) ed, anzi tutto, che siano previamente sentite le parti. La loro mancata citazione per essere sentite va ricondotta nella previsione di cui all'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p., da cui deriva nullità assoluta ex art. 179, primo comma, c.p.p. (Applicazione in tema di riunione di procedimenti di prevenzione).