(massima n. 1)
In presenza della normativa degli artt. 235 e ss. c.c. (che disciplina organicamente la contestazione di uno degli specifici presupposti della legittimitā, quale č la paternitā), non č possibile applicare alla stessa fattispecie anche l'art. 248 c.c., il quale riguarda la contestazione di presupposti necessariamente diversi da quello della paternitā.