(massima n. 1)
In tema di competenza, il divieto di operativitā della connessione, quale criterio per la determinazione della competenza, tra procedimenti relativi a reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne - divieto posto dall'art. 14 c.p.p. - non opera per il reato permanente che č un unicum, non suscettibile di frazionamenti irrazionali, in quanto caratterizzato dall'unicitā della lesione giuridica, da una iniziale ed istantanea condotta commissiva e da una successiva condotta omissiva, che determina la reiterazione dei momenti consumativi, per libera scelta del soggetto agente che non rimuove la situazione antigiuridica a lui imputabile. Ne consegue che, se la permanenza del reato, iniziata quando il soggetto era minorenne, si protrae oltre il raggiungimento della maggiore etā, si radica per l'intera azione delittuosa la competenza del giudice ordinario.