(massima n. 1)
Quando il codice penale militare non preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi di reato prevista dal codice penale comune, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. (Fattispecie in tema di omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 c.p., che non trova corrispondenza in analoga figura nel codice penale militare).