(massima n. 1)
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare, i «gravi indizi di colpevolezza» possono essere legittimamente desunti anche dalle trascrizioni sommarie o dagli appunti raccolti durante le operazioni di intercettazione di comunicazione (c.d. «brogliacci di ascolto»), non essendo necessaria, ai fini anzidetti, la trasmissione, da parte del pubblico ministero, dei verbali redatti a norma dell'art. 268 comma 1 c.p.p. e dell'art. 89 att. c.p.p., i quali, a differenza dei decreti di autorizzazione, non attengono alla dimostrazione che le operazioni non si sono svolte in violazione di un divieto (con conseguenti riflessi sulla utilizzabilità dei loro risultati), ma riguardano solo l'elemento estrinseco e formale delle acquisizioni legittimamente avvenute, da considerarsi rilevante, ai fini della utilizzabilità, ex art. 271, comma 1, c.p.p., solo in sede probatoria e non in quella cautelare.