(massima n. 1)
In procedimento a carico di più persone per reati diversi, tra loro connessi non può determinare spostamento di competenza territoriale, con riguardo a taluno soltanto degli imputati, il fatto che, rispondendo costui di più fatti uniti fra loro per continuazione, per tale serie di fatti appaia competente un giudice diverso da quello davanti al quale pende il suddetto procedimento, giacché la continuazione, come causa di connessione, quale prevista dall'art. 12 lett. b) c.p.p., può dar luogo a spostamento di competenza, in fattispecie concorsuale, solo se comune a tutti i concorrenti.