(massima n. 1)
A norma dell'art. 6 c.p. sono punibili secondo la legge italiana, come fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta č avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o ivi si č verificato l'evento. Ne risulta che anche i reati commessi in parte all'estero, al pari di quelli realizzatisi soltanto nel territorio nazionale, assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalitā, ivi compresa la parte della condotta realizzata all'estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo pure alle modalitā e alla gravitā della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato. Ne consegue che deve tenersi conto di questa parte della condotta anche ai fini dell'individuazione dell'inizio della permanenza, non essendo consentito considerare isolatamente la frazione della condotta realizzatasi in Italia. (Nella specie, per un reato permanente la cui consumazione era iniziata all'estero la Corte ha escluso l'operativitā, quale criterio di riparto fra i giudici italiani, dell'art. 8, terzo comma, c.p.p., dovendosi in tal caso la competenza determinare secondo il criterio suppletivo di cui all'art. 9 primo comma c.p.p., con riferimento all'ultimo luogo in cui č avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione).