(massima n. 1)
Al fine di determinare la competenza per territorio facendo ricorso alla regola suppletiva di cui al terzo comma dell'art. 9 c.p.p., che indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non può essere assegnata giuridica idoneità a determinare lo spostamento della competenza ratione loci ad una precedente iscrizione di una notizia di reato vertente su fatti criminosi naturaliter diversi. (In applicazione di tale principio la Corte, con riferimento ad un'associazione criminale operante tra l'Italia e l'estero, ha escluso che l'iscrizione effettuata per il reato di cui all'art. 416 c.p., potesse influire sulla competenza per territorio di altra autorità giudiziaria che aveva proceduto in epoca successiva all'iscrizione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.).