(massima n. 1)
La competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del c.p.p., per tale dovendosi intendere il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'Aima, ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso).