(massima n. 1)
Nel delitto di corruzione, allorché all'accordo illecito segua la corresponsione del compenso, il luogo di consumazione del reato va identificato in quello nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto. (Fattispecie in tema di competenza territoriale, in relazione alla quale la Corte, preso atto che la dazione del compenso era avvenuta all'estero con destinazione finale in Italia, ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dovesse operare l'art. 10, comma 3, c.p.p. e, in definitiva, che dei criteri suppletivi dettati in ordine successivo dal precedente art. 9 correttamente fosse stato utilizzato quello residuale indicato nel suo comma 3).