(massima n. 1)
In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma 5, L. 6 agosto 1990, n. 223, e cioč con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. L'articolo citato infatti fissa la competenza territoriale con riferimento ai reati del comma 4 dello stesso articolo, articolo con il quale il legislatore ha ampliato la sfera dei soggetti chiamati a rispondere penalmente per i reati commessi nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive, ma evidentemente tale norma deve essere interpretata estensivamente secondo la ratio legis e va applicata non solo alle persone identificabili attraverso i criteri indicati dall'art. 30, comma 1, ma in ogni ipotesi di diffamazione commessa con tale mezzo.