(massima n. 1)
Il reato di allontanamento illecito previsto dal secondo comma dell'art. 147 c.p.m.p. ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia con la mancata presentazione del militare al corpo di appartenenza. Conseguentemente la competenza per territorio a conoscere il detto reato spetta, ai sensi dell'art. 8 c.p.p. e degli artt. 272 e 274 comma primo c.p.m.p., al giudice del luogo ove ha avuto inizio la permanenza del fatto criminoso, ossia al tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto cui l'imputato appartiene. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, tenuto anche conto del fatto che l'interesse leso dal reato de quo è costituito dalla presenza del militare presso uno specifico reparto determinato dall'Amministrazione militare, la presentazione presso un reparto o ente diverso da quello di appartenenza non è idonea a determinare la cessazione della permanenza del reato né può essere equiparata alla «volontaria presentazione» prevista dal comma secondo dell'art. 274 c.p.m.p.).