(massima n. 1)
Nel caso in cui si proceda per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., la competenza, riservata al Gip del capoluogo del distretto, all'adozione dei provvedimenti previsti durante le indagini (art. 15 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modif. in L. 20 gennaio 1992, n. 8), ha natura funzionale, in quanto attiene all'individuazione delle attribuzioni del giudice ed alla instaurazione di un corretto rapporto processuale. La sua mancanza determina la violazione di una regola fondamentale nella distribuzione tra i vari magistrati dei limiti funzionali, inerenti alla materia e contestualmente al territorio, con deroga agli ordinari criteri. Ne deriva che il giudice, nell'assumere uno dei provvedimenti predetti, č sempre obbligato a verificare l'esistenza della menzionata competenza sulla base delle risultanze cui dispone. Allo stesso dovere č chiamato anche il giudice dell'impugnazione, legittimamente investito dell'esame della questione, quando l'incompetenza denunciata si traduca in un'asserita totale estraneitā del magistrato investito, perché privo delle stesse funzioni, necessarie per la pronuncia adottata.