(massima n. 1)
È inammissibile l'impugnazione del provvedimento del tribunale della libertà nella parte in cui conferma la dichiarazione di incompetenza territoriale del Gip, così come in nessun caso sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, come precisato dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 568 c.p.p. Il provvedimento sulla competenza infatti non è attributivo della stessa al giudice designato e importa solo, in caso di contrasto di valutazione sul punto da parte del giudice cui gli atti vengono trasmessi, la possibilità di elevare conflitto.