(massima n. 1)
La formulazione dell'art. 296 della legge doganale prevede che la recidiva in contrabbando ha una connotazione autonoma rispetto a quella di cui all'art. 99 c.p. in quanto č obbligatoria e non facoltativa e va considerata come una particolare circostanza aggravante soggettiva siccome inerente alla persona del colpevole. Tale principio č valido ed operante anche nel vigore del nuovo codice di rito il cui art. 4 ripropone un'esclusione riferibile alla recidiva comune di cui all'art. 99 c.p. e non rileva sulla ripartizione della cognizione dei reati finanziari tra pretore e tribunale a norma dell'art. 21, L. n. 4/1929 come modificato dall'art. 10 L. n. 400/1984. (Fattispecie in tema di risoluzione di conflitto di competenza attribuita al tribunale cui spetta la cognizione dei reati finanziari puniti con la reclusione).