(massima n. 1)
Il principio tempus regit actum, in mancanza di norma transitoria, č applicabile ogni qualvolta una norma di carattere processuale preveda lo spostamento di competenza da un giudice a un altro, sempre che nel frattempo non si sia gią radicata presso un giudice la competenza, valendo in tal caso l'altro principio della perpetuatio iurisdictionis. (Nella specie, relativa all'entrata in vigore dell'art. 11 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, con il conseguente aumento di pena per il delitto di usura, determinativo di spostamento di competenza, la Suprema Corte ha rilevato che non si poneva un problema di «competenza» in regime intertemporale, tenuto conto del carattere sostanziale della norma e della sua conseguente applicabilitą ai soli fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore)