(massima n. 1)
In materia di reati di esercizio abusivo di attivitā di giuoco o di scommessa, la L. 13 dicembre 1989 n. 401 č meno favorevole rispetto all'art. 718 c.p., essendo prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 4) a fronte della pena da tre mesi ad un anno di arresto e dell'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila prevista dall'art. 718 c.p. Tale nuova legge ha riflessi sulla competenza, trattandosi di reati finanziari che appartengono, in quanto tali, alla cognizione del tribunale non essendo prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (art. 10 L. 31 luglio 1984 n. 400); in tal caso peraltro si verte in ipotesi di successione di leggi penali regolata dall'art. 2 c.p.: ne consegue che, per i fatti previsti dall'art. 4, L. 13 dicembre 1989 n. 401, commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, resta applicabile la regola generale (artt. 4 e 7 c.p.p.) della competenza del giudice che l'aveva al tempo del commesso reato, e cioč il pretore.