(massima n. 1)
Qualora la modificazione di regole di competenza derivi, quale effetto diretto e immediato, da norma che disponga in tal senso, va applicato - sempre che non sia diversamente disposto da eventuali norme transitorie - il principio tempus regit actum, con criterio di immediatezza, e perciò indipendentemente dal tempus commissi delicti; quando invece la norma sopravvenuta disponga diverso o più grave trattamento sanzionatorio, trattandosi perciò di norma sostanziale priva di efficacia retroattiva, ed ancorché ne consegua, sempre in difetto di norme transitorie, una modificazione della competenza per materia quale effetto indiretto e secondario, quest'effetto potrà prodursi soltanto nei riguardi di reati soggetti all'aumento di pena e che siano, perciò, consumati posteriormente all'entrata in vigore della norma modificatrice, mentre fra quelli verificatisi anteriormente resta ovviamente applicabile la precedente sanzione, che coinvolge la regola di competenza all'epoca vigente, dunque sottratta al richiamato principio tempus regit actum, di tipica natura processuale, e perciò non invocabile in tali casi. (Fattispecie in tema di usura, entrata, a seguito dell'inasprimento sanzionatorio introdotto dal D.L. n. 306 del 1992, nell'ambito della competenza per materia del tribunale).