(massima n. 1)
In tema di pregiudiziale costituzionale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 consegue obbligatoriamente solo alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il giudice dispone previa delibazione della rilevanza nel procedimento in corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; ove pertanto una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l'esistenza di una pregiudiziale in senso proprio con conseguente obbligo del giudice di sospendere - a pena di nullità - il giudizio in cui la medesima questione si sia riproposta, potendosi al più desumere, sulla base della disciplina generale delle questioni pregiudiziali quale positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3 c.p.p., una semplice facoltà in tal senso da parte del secondo giudice, previa delibazione della questione in termini di «serietà». (Nel caso di specie, relativo all'impugnazione del provvedimento che aveva rigettato l'istanza di sospensione del procedimento in corso in attesa della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione dei giudici di merito basata sulla considerazione che la Corte costituzionale aveva già reiteratamente disatteso le censure di legittimità della norma denunciata, prospettate sotto vari profili).