(massima n. 1)
I termini di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternitā concorrono, unitamente ai casi in cui tale azione č consentita, a definire l'ambito nel quale il disconoscimento di paternitā č esperibile e, con esso, a delineare il punto di equilibrio tra veritā biologica e certezza dello status come presuntivamente attribuito. E siccome tali termini afferiscono a materia sottratta alla disponibilitā delle parti, deve ritenersi frutto di collusione ordita per frodare la legge con conseguente esperibilitā dell'impugnazione per revocazione da parte del P.M. la sentenza emessa a conclusione di un processo nel quale le parti, d'accordo fra loro, per far apparire tempestiva l'azione di disconoscimento di paternitā e per conseguentemente superare la decadenza fissata dall'ordinamento a presidio dell'indisponibilitā delle situazioni soggettive coinvolte, abbiano, contrariamente al vero, dedotto che l'acquisizione della conoscenza, da parte del figlio maggiorenne, dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento di paternitā č avvenuta nell'anno anteriore alla proposizione dell'azione.