(massima n. 1)
L'art. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la veritą, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (principio affermato, nella specie, con riguardo alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilitą del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalitą era stata sollevata).