(massima n. 1)
La norma dell'art. 665 c.p.p., applicabile sia con riguardo all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia con riguardo all'esecuzione dei provvedimenti del giudice militare, in forza del rinvio operato dall'art. 402 c.p.m.p., disciplina, oltre alla competenza funzionale - all'interno di ciascuno dei detti ordinamenti - del giudice dell'esecuzione, anche, e in primo luogo, in quanto operante in entrambi, la rispettiva giurisdizione. Ne consegue che, allorché si tratti dell'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria, alla stessa autorità, in qualità di tribunale di sorveglianza, spetta, in via di principio, provvedere in ordine alle domande di affidamento in prova al servizio sociale e di liberazione anticipata, così come, in via di principio, e in forza delle stesse norme, compete, al contrario, al tribunale militare di sorveglianza provvedere sulle medesime domande, presentate di seguito e con riferimento a sentenza di condanna pronunciata da tribunale militare. (Nella specie è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'interessato, condannato dal giudice ordinario per reati comuni, aveva chiesto e ottenuto, ai sensi dell'art. 79, L. 1° aprile 1981, n. 121, di espiare la pena in carcere militare).