(massima n. 1)
Esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, per rientrare in quella del giudice militare, il reato di cui all'art. 8, comma secondo, della L. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni (rifiuto, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, per motivi di coscienza, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici di cui alla legge suddetta).