(massima n. 1)
La sopravvenuta perdita, da parte del condannato, della qualità di militare comporta l'esclusione della giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza nella fase di esecuzione della pena, giacché, in tempo di pace, la giurisdizione «normale» è quella ordinaria, mentre quella militare ha carattere eccezionale ed è subordinata al duplice limite della natura militare dei reati presi in esame e dell'appartenenza alle Forze Armate degli autori di quei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi.