(massima n. 1)
L'art. 240 c.c. rafforza la presunzione di legittimitą che l'art. 238 c.c. ricollega al possesso di stato conforme all'atto di nascita, nel senso che detta presunzione debba rimanere ferma anche se manchi la prova della celebrazione del matrimonio dei genitori, ma non impedisce, a chiunque vi abbia interesse, di dimostrare che quel matrimonio non fu celebrato o non conseguģ o ha perduto effetti civili. Detto art. 240 non trova, pertanto, applicazione nel caso in cui risulti che i genitori di colui della cui legittimitą si discute erano uniti da matrimonio puramente religioso.